No vaccino? Niente iscrizione alla scuola dell’infanzia
No vaccino? Niente iscrizione alla scuola dell’infanzia
17 agosto 2017 – 21:20
(Foto: pixabay.com)La circolale pubblicata dal ministero della Salute ribadisce il divieto di accesso al nido o alla scuola dell’infanzia ai bambini non vaccinati. Con lo stesso documento sono stabilite le regole per l’esenzione dalle norme imposte dal decreto vaccini, il decreto legge 73 del 7 giugno 2017 convertito dalla legge 119 del 31 luglio 2017.
Si tratta di un documento che aiuta a fare chiarezza a ridosso dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2017/2018 ma non seda la polemica che divide in due persino gli ambienti scientifici.
Al medico di base o al pediatra il compito di certificare che un bambino non può essere vaccinato, così come riportato nella circolare: “le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo” .
Chi è immune per avere già contratto la malattia può non vaccinarsi ma, in tale caso, è necessaria la notifica che il medico ha inviato all’Asl di riferimento o un certificato rilasciato dal medico o dal pediatra.
Il divieto si applica anche ai figli di chi ha pagato la sanzione prevista, che evita l’obbligo di vaccinazione ma non apre le porte dei nidi e delle scuole dell’infanzia fino al momento in cui la vaccinazione non sarà stata somministrata.
Il divieto di iscrizione non vale per le suole dell’obbligo, quindi per la scuola primaria, quella secondaria di primo grado e di secondo grado e le scuole di formazione professionale. La nota precisa che i soggetti non vaccinabili saranno inseriti in classi composte da minori immunizzati o vaccinati.
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